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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 18 dicembre 2021)
Art. 62Comunicazione di dati personali ad autorità estere
1 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, l’UFSP e le autorità cantonali competenti possono comunicare alle autorità estere incaricate di compiti corrispondenti, nonché a organizzazioni sopranazionali e internazionali, dati personali, inclusi dati concernenti la salute, se lo Stato interessato, e in particolare la sua legislazione, o l’organizzazione sopranazionale o internazionale garantiscono un’adeguata protezione della personalità della persona interessata.
2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:
a.
cognome, nome, indirizzo, data di nascita e attività professionale;
b.
indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
c.
risultati di visite mediche;
d.
risultati di indagini epidemiologiche;
e.
indicazioni sull’appartenenza a un determinato gruppo a rischio;
f.
indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.
3 In assenza di una legislazione che assicuri un’adeguata protezione, i dati possono essere comunicati soltanto se:
a.
garanzie sufficienti, in particolare contrattuali, assicurano un’adeguata protezione all’estero;
b.
la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
c.
nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile per tutelare la salute pubblica; o
d.
nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata.