Legge federale
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Art. 62a Collegamento del sistema TP a sistemi esteri 11
Il sistema TP di cui all’articolo 60a può essere collegato a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante:
11 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 25 giu. 2020 fino al 31 dic. 2022 (RU 2020 2191, 2727; 2021 878n. III 3; FF 2020 4027; 2021 2515). |