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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 18 dicembre 2021)
Art. 69Competenza e procedura
1 Il DFI decide, dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni e il Cantone interessato, se occorre versare un indennizzo o una riparazione morale.
2 Chi chiede un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o che queste ultime sono insufficienti.
3 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.