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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 26Utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi
1 In caso di utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi, devono essere prese tutte le misure di confinamento necessarie per evitare pericoli per l’essere umano.
2 Il Consiglio federale introduce un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione; ne disciplina le condizioni e la procedura.
3 Per determinati agenti patogeni o determinate attività, il Consiglio federale può prevedere facilitazioni o deroghe all’obbligo di dichiarazione o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all’esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.