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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 3Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende per:
a.
malattia trasmissibile: malattia trasmissibile all’essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici;
b.
osservazioni: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili;
c.
agenti patogeni: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile;
d.
utilizzazione di agenti patogeni: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l’immissione nell’ambiente, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione, il transito, la detenzione, l’impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto.