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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 56Commissione federale per le vaccinazioni
1 La Commissione federale per le vaccinazioni fornisce consulenza al Consiglio federale in occasione dell’emanazione di disposizioni e alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge.
2 La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
a.
elaborare raccomandazioni in materia di vaccinazioni destinate all’UFSP;
b.
sviluppare criteri medici per valutare la gravità di una reazione alla vaccinazione;
c.
fornire consulenza al DFI nella concessione di un indennizzo (art. 64) o di una riparazione morale (art. 65).
3 Essa si compone di specialisti esterni all’Amministrazione che dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in materia di vaccinazioni.
4 Essa collabora con altre autorità federali e cantonali che si occupano di vaccinazioni.