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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 59Comunicazione di dati personali
1 I servizi federali e cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge possono comunicarsi reciprocamente dati personali, compresi i dati concernenti la salute, di cui hanno bisogno per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge.
2 Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:
a.
cognome, nome, indirizzo, data di nascita e attività professionale;
b.
indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
c.
risultati di visite mediche;
d.
risultati di indagini epidemiologiche;
e.
indicazioni sull’appartenenza a un determinato gruppo a rischio;
f.
indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.
3 Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l’UFSP e le autorità cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge possono comunicare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, alle persone e autorità seguenti:
a.
medici incaricati di curare le malattie trasmissibili;
b.
autorità cantonali che svolgono compiti volti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse;
c.
altre autorità federali, sempre che sia necessario per l’esecuzione degli atti normativi che tali autorità devono applicare.