1 L’UFSP gestisce i seguenti sistemi volti a informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2:
- a.
- un sistema che registra la prossimità tra i telefoni cellulari di persone partecipanti al sistema (sistema di tracciamento di prossimità);
- b.
- un sistema che i visitatori di manifestazioni e strutture possono utilizzare per registrare la loro presenza senza fornire dati personali (sistema di tracciamento di presenza).
2 I sistemi e i dati trattati possono essere utilizzati esclusivamente per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2 e per allestire le relative statistiche. Non possono in particolare essere utilizzati dalle autorità cantonali per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33–38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative.
3 La partecipazione ai sistemi è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione; eventuali accordi derogatori non hanno effetto.
4 Chi è stato informato attraverso uno dei sistemi di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus SARS-CoV-2 può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un’infezione da coronavirus.
5 I sistemi sono concepiti in base ai seguenti principi:
- a.
- per il trattamento dei dati sono adottati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;
- b.
- i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzate e installate dai partecipanti sul loro telefono cellulare; in particolare, i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare;
- c.
- il sistema di tracciamento di prossimità raccoglie o tratta soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni; in particolare, non registra dati sulla posizione;
- d.
- i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle informazioni;
- e.
- il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutte le componenti dei sistemi sono pubblici; i programmi leggibili elettronicamente devono comprovatamente essere stati elaborati per mezzo di questo codice sorgente.
6 È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.
7 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’organizzazione e dell’esercizio dei sistemi, nonché del trattamento dei dati.
8 Il Consiglio federale prevede la sospensione dei sistemi, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutte le componenti installate sui telefoni cellulari, non appena i sistemi non sono più necessari o non si rivelano sufficientemente efficaci per lottare contro l’epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2.