Legge federale
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Art. 62a Collegamento dei sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza a sistemi esteri 11
I sistemi di cui all’articolo 60a possono essere collegati a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante:
11 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (RU 2020 2191, 2727; 2021 878n. III 3; FF 2020 4027; 2021 2515). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549). |
