Legge federale
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Art. 13 Norme in materia di dichiarazione
1 Il Consiglio federale stabilisce quali osservazioni concernenti le malattie trasmissibili sono sottoposte all’obbligo di dichiarazione, nonché le modalità, i criteri e i termini della dichiarazione. 2 Per quanto concerne determinati contenuti della dichiarazione, esso può limitare l’obbligo di dichiarazione a determinati medici, ospedali, altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e a taluni laboratori. |