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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 13Norme in materia di dichiarazione
1 Il Consiglio federale stabilisce quali osservazioni concernenti le malattie trasmissibili sono sottoposte all’obbligo di dichiarazione, nonché le modalità, i criteri e i termini della dichiarazione.
2 Per quanto concerne determinati contenuti della dichiarazione, esso può limitare l’obbligo di dichiarazione a determinati medici, ospedali, altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e a taluni laboratori.