Legge federale
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Art. 24 Sorveglianza e valutazione
1 Le autorità federali competenti, in collaborazione con i Cantoni, esaminano regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia dei provvedimenti di vaccinazione. 2 Le autorità cantonali competenti rilevano la quota delle persone vaccinate e informano regolarmente l’UFSP sul tasso di vaccinazione e sui provvedimenti presi per aumentarlo. 3 L’UFSP redige regolarmente rapporti sulla sorveglianza e la valutazione e li pubblica in una forma appropriata. |