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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 24Sorveglianza e valutazione
1 Le autorità federali competenti, in collaborazione con i Cantoni, esaminano regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia dei provvedimenti di vaccinazione.
2 Le autorità cantonali competenti rilevano la quota delle persone vaccinate e informano regolarmente l’UFSP sul tasso di vaccinazione e sui provvedimenti presi per aumentarlo.
3 L’UFSP redige regolarmente rapporti sulla sorveglianza e la valutazione e li pubblica in una forma appropriata.