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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 25Obbligo di diligenza
Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti tossici deve prendere tutti i provvedimenti atti a escludere qualsiasi danno all’essere umano.