Legge federale
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Art. 31 Prescrizione di provvedimenti
1 Le autorità cantonali competenti ordinano i provvedimenti di cui agli articoli 33–38. 2 Le autorità federali competenti assistono i Cantoni nell’ambito dell’identificazione e dell’informazione delle persone, in particolare dei viaggiatori nel traffico internazionale. 3 Quando è ordinato un provvedimento occorre spiegarne il motivo e la durata prevista alla persona interessata. 4 I provvedimenti possono essere applicati soltanto finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile e per scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi. I provvedimenti sono verificati regolarmente. |