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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 32Esecuzione dei provvedimenti
Se ordinano una sorveglianza medica, una quarantena, un isolamento o una visita medica, le autorità cantonali competenti possono imporne coattivamente l’esecuzione.