Legge federale
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Art. 39 Compiti dei medici
I medici che curano o sorvegliano persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni prendono tutti i provvedimenti in loro potere per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. Se sono necessari provvedimenti delle autorità, ne informano l’autorità cantonale competente. |