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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 4Obiettivi e strategie
1 Il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse.
2 Nella definizione degli obiettivi e delle strategie occorre tener conto in particolare:
a.
dei risultati dei rapporti di cui all’articolo 76;
b.
delle raccomandazioni e delle direttive internazionali;
c.
dello stato attuale della scienza.
3 La Confederazione e i Cantoni verificano sulla base dei rapporti se gli obiettivi sono raggiunti e, se del caso, prendono i provvedimenti necessari.