Legge federale
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Art. 43 Obbligo di collaborare
1 Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi collaborano all’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 41. Nei limiti delle loro possibilità tecniche e aziendali, possono essere tenuti a:
2 Mettono a disposizione le capacità aziendali e il personale necessari per attuare i provvedimenti di cui al capoverso 1. |