Legge federale
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Art. 44 Approvvigionamento con agenti terapeutici
1 Il Consiglio federale assicura l’approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, per quanto non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell’8 ottobre 19828 sull’approvvigionamento del Paese. 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni su:
3 Può prevedere provvedimenti per approvvigionare con agenti terapeutici gli Svizzeri all’estero. |