Legge federale
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Art. 48 Disinfezione e disinfestazione
1 Per evitare la propagazione di malattie trasmissibili, le autorità cantonali competenti provvedono alla disinfezione e alla disinfestazione, in particolare di mezzi di trasporto e merci. 2 Le imprese che trasportano persone per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi sono tenuti a collaborare alle disinfezioni e alle disinfestazioni. |