Legge federale
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Art. 5 Programmi nazionali
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) elabora, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali specifici concernenti l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse, in particolare in materia di:
2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono all’attuazione dei programmi nazionali. 3 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |