Legge federale
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Art. 54 Organo di coordinamento
1 La Confederazione e i Cantoni istituiscono un organo per promuovere la collaborazione (organo di coordinamento). Per determinati temi, in particolare per individuare, sorvegliare e prevenire le zoonosi e lottare contro di esse, possono istituire organi sussidiari. 2 L’organo di coordinamento e i suoi organi sussidiari si compongono di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Se necessario, possono avvalersi di altri esperti. 3 Essi hanno in particolare i compiti seguenti:
4 Il Consiglio federale disciplina l’istituzione e la direzione dell’organo di coordinamento e dei suoi organi sussidiari. |