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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 54Organo di coordinamento
1 La Confederazione e i Cantoni istituiscono un organo per promuovere la collaborazione (organo di coordinamento). Per determinati temi, in particolare per individuare, sorvegliare e prevenire le zoonosi e lottare contro di esse, possono istituire organi sussidiari.
2 L’organo di coordinamento e i suoi organi sussidiari si compongono di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Se necessario, possono avvalersi di altri esperti.
3 Essi hanno in particolare i compiti seguenti:
a.
coordinare i provvedimenti di preparazione in vista di situazioni che comportano un rischio particolare per la salute pubblica;
b.
coordinare i provvedimenti in materia di individuazione, prevenzione e lotta;
c.
promuovere un’esecuzione uniforme;
d.
coordinare l’informazione e la comunicazione;
e.
assistere l’organo d’intervento della Confederazione per far fronte a situazioni particolari o straordinarie.
4 Il Consiglio federale disciplina l’istituzione e la direzione dell’organo di coordinamento e dei suoi organi sussidiari.