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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 55Organo d’intervento
1 Il Consiglio federale dispone di un organo d’intervento nel caso di eventi che possono costituire un particolare pericolo per la salute pubblica, segnatamente per far fronte a una situazione particolare o straordinaria.
2 L’organo d’intervento ha i compiti seguenti:
a.
fornire consulenza al Consiglio federale;
b.
assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento dei provvedimenti.