Legge federale
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Art. 56 Commissione federale per le vaccinazioni
1 La Commissione federale per le vaccinazioni fornisce consulenza al Consiglio federale in occasione dell’emanazione di disposizioni e alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge. 2 La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
3 Essa si compone di specialisti esterni all’Amministrazione che dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in materia di vaccinazioni. 4 Essa collabora con altre autorità federali e cantonali che si occupano di vaccinazioni. |