Legge federale
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Art. 58 Trattamento di dati personali
1 L’UFSP, le autorità cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, per quanto sia necessario all’identificazione di persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, nell’ambito di provvedimenti di protezione della salute pubblica, in particolare per individuare e sorvegliare le malattie trasmissibili e lottare contro di esse. 2 Essi sono responsabili del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. 3 I dati possono essere conservati per dieci anni al massimo, sempre che le particolarità della malattia non esigano un periodo di conservazione più lungo. I dati sono successivamente distrutti o resi anonimi. |