Legge federale
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Art. 60a Sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza per il coronavirus SARS‑CoV‑2 11
1 L’UFSP gestisce i seguenti sistemi volti a informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2:
2 I sistemi e i dati trattati possono essere utilizzati esclusivamente per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2 e per allestire le relative statistiche. Non possono in particolare essere utilizzati dalle autorità cantonali per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33–38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative. 3 La partecipazione ai sistemi è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione; eventuali accordi derogatori non hanno effetto. 4 Chi è stato informato attraverso uno dei sistemi di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus SARS-CoV-2 può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un’infezione da coronavirus. 5 I sistemi sono concepiti in base ai seguenti principi:
6 È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati. 7 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’organizzazione e dell’esercizio dei sistemi, nonché del trattamento dei dati. 8 Il Consiglio federale prevede la sospensione dei sistemi, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutte le componenti installate sui telefoni cellulari, non appena i sistemi non sono più necessari o non si rivelano sufficientemente efficaci per lottare contro l’epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2. 11 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (RU 2020 2191, 2727; 2021 878n. III 3; FF 2020 4027; 2021 2515). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549). |