Legge federale
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Art. 65 Riparazione morale
1 Chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a una riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni18 si applicano per analogia. 2 La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. 3 Essa ammonta a 70 000 franchi al massimo. 4 La riparazione morale è accordata solo se l’avente diritto non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o se tali prestazioni sono insufficienti. Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte. |