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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 68Ripartizione dei costi
1 In caso di vaccinazioni raccomandate, la Confederazione e il Cantone in cui è avvenuta la vaccinazione assumono in parti uguali i costi dell’indennizzo o della riparazione morale.
2 In caso di vaccinazioni obbligatorie i costi integrali dell’indennizzo o della riparazione morale sono assunti:
a.
dalla Confederazione, se ha dichiarato obbligatoria la vaccinazione;
b.
dal Cantone che ha dichiarato obbligatoria la vaccinazione.