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Legge federale
sulla lotta contro le malattie trasmissibili
dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp)
del 28 settembre 2012 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 71
Spese a carico dei Cantoni
I Cantoni assumono le spese per:
a.
provvedimenti nei confronti della popolazione o di singole persone, per quanto non siano coperte altrimenti;
b.
le indagini epidemiologiche di cui all’articolo 15 capoverso 1.