Legge federale
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Art. 73 Spese per l’approvvigionamento con agenti terapeutici
1 La Confederazione assume le spese per l’approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici secondo l’articolo 44. 2 In caso di distribuzione di agenti terapeutici, l’assunzione delle spese si conforma alle condizioni previste:
3 Se non sono assunte, in tutto o in parte, secondo il capoverso 2, le spese sono a carico della Confederazione. |