Legge federale
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Art. 82 Delitti
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale24, chiunque intenzionalmente:
2 Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l’autore è punito con una pena pecuniaria. |