Legge federale
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Art. 83 Contravvenzioni
1 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
2 Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l’autore è punito con la multa fino a 5000 franchi. 25 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (RU 2020 2191, 2727; 2021 878n. III 3; FF 2020 4027; 2021 2515). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549). |