1 I medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili, con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate, contagiate o esposte, nonché a individuare la via di trasmissione:
- a.
- all’autorità cantonale competente;
- b.
- all’autorità cantonale competente e direttamente all’UFSP, in caso di determinati agenti patogeni.
2 I laboratori dichiarano all’autorità cantonale competente e all’UFSP i risultati di analisi di laboratorio concernenti malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate o contagiate.
3 Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di dichiarare i provvedimenti di prevenzione e di lotta e i loro effetti, nonché di inviare i campioni e i risultati delle analisi ai laboratori designati dalle autorità competenti.
4 Le autorità cantonali competenti dichiarano all’UFSP le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.
5 I conduttori di navi e i piloti di aeromobili dichiarano rispettivamente all’esercente di un impianto portuale e di un aeroporto le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.
6 Devono essere dichiarate le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili che:
- a.
- possono causare epidemie;
- b.
- possono avere gravi conseguenze;
- c.
- sono nuove o inaspettate; o
- d.
- la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale.