Legge federale
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Art. 16 Obbligo dell’autorizzazione
1 I laboratori che eseguono analisi microbiologiche per individuare malattie trasmissibili necessitano di un’autorizzazione dell’autorità federale competente. 2 Il Consiglio federale assume i compiti seguenti:
3 I laboratori di studi medici e di ospedali, l’officina del farmacista e altri laboratori che eseguono analisi nell’ambito delle cure di base secondo la legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (LAMal) non sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione. |