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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art.19
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per controllare, ridurre ed eliminare i rischi di trasmissione delle malattie.
2 Il Consiglio federale può:
a.
obbligare gli ospedali, le cliniche e altre istituzioni del settore sanitario a decontaminare, disinfettare e sterilizzare i loro dispositivi medici;
b.
obbligare aziende e organizzatori di manifestazioni le cui attività aumentano il rischio di trasmissione di malattie a mettere a disposizione materiale di prevenzione e d’informazione e a rispettare determinate regole di comportamento;
c.
obbligare le istituzioni del settore della formazione e del settore sanitario a fornire informazioni sui rischi delle malattie trasmissibili e consulenze sui mezzi per prevenirle e combatterle;
d.
obbligare le istituzioni pubbliche e private che hanno un dovere particolare di proteggere la salute delle persone in loro custodia ad adottare provvedimenti di prevenzione appropriati;
e.
sottoporre all’obbligo di registrazione gli impianti tecnici che possono propagare malattie trasmissibili.