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Legge federale
sulla lotta contro le malattie trasmissibili
dell’essere umano
(Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 21
Promozione delle vaccinazioni
1
I Cantoni promuovono le vaccinazioni:
a.
informando del piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione;
b.
controllando regolarmente lo stato delle vaccinazioni di bambini e giovani durante la scuola dell’obbligo;
c.
provvedendo affinché le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione siano vaccinate in modo completo.
2
I Cantoni possono in particolare:
a.
offrire vaccinazioni nell’ambito del servizio medico scolastico;
b.
eseguire vaccinazioni a titolo gratuito od offrire vaccini a un prezzo inferiore a quello di mercato.