Legge federale
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Art. 26 Utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi
1 In caso di utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi, devono essere prese tutte le misure di confinamento necessarie per evitare pericoli per l’essere umano. 2 Il Consiglio federale introduce un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione; ne disciplina le condizioni e la procedura. 3 Per determinati agenti patogeni o determinate attività, il Consiglio federale può prevedere facilitazioni o deroghe all’obbligo di dichiarazione o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all’esperienza, sono esclusi pericoli per la salute. |