Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 26Utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi
1 In caso di utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi, devono essere prese tutte le misure di confinamento necessarie per evitare pericoli per l’essere umano.
2 Il Consiglio federale introduce un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione; ne disciplina le condizioni e la procedura.
3 Per determinati agenti patogeni o determinate attività, il Consiglio federale può prevedere facilitazioni o deroghe all’obbligo di dichiarazione o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all’esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.