Legge federale
|
Art. 27 Immissione nell’ambiente e messa in commercio
1 Chi intende immettere agenti patogeni nell’ambiente a titolo sperimentale o metterli in commercio necessita di un’autorizzazione della Confederazione. 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, nonché l’informazione del pubblico in merito all’immissione nell’ambiente a titolo sperimentale. 3 Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo dell’autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all’esperienza, sono esclusi pericoli per la salute. |