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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 35Quarantena e isolamento
1 Se la sorveglianza medica si rivela insufficiente:
a.
le persone sospette malate o sospette contagiate possono essere messe in quarantena;
b.
le persone malate, contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere messe in isolamento.
2 Le persone interessate possono, se necessario, essere ricoverate in un ospedale o in un altro istituto adeguato.
3 L’ospedale o l’istituto deve provvedere affinché il personale e le altre persone esposte a rischio siano protette contro le trasmissioni.