Legge federale
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Art. 38 Limitazione di determinate attività e dell’esercizio della professione
1 Alle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni può essere vietato, totalmente o parzialmente, esercitare determinate attività o la loro professione. Tali persone possono essere obbligate a comunicare senza indugio all’autorità cantonale competente qualsiasi cambiamento del Cantone di domicilio, della loro attività o della loro professione. 2 Se a una persona è stato vietato, totalmente o parzialmente, l’esercizio di determinate attività o della sua professione ed è stata obbligata a comunicare un cambiamento del Cantone di domicilio, della sua attività o della sua professione, l’autorità cantonale competente informa l’autorità competente del Cantone interessato del divieto o della limitazione. |