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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art.40
1 Le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone. Esse coordinano i loro provvedimenti.
2 Possono in particolare prendere i seguenti provvedimenti:
a.
vietare o limitare manifestazioni;
b.
chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
c.
vietare o limitare l’accesso a determinati edifici e aree e l’uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati.
3 I provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. I provvedimenti sono verificati regolarmente.