Legge federale
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Art. 42 Preparativi
1 Gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti prendono le disposizioni necessarie per attuare i provvedimenti di cui all’articolo 41. Dispongono di propri piani d’emergenza. 2 Il Consiglio federale designa gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti che devono approntare le capacità necessarie secondo l’allegato 1 B del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 20057. |