Legge federale
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Art. 44 Approvvigionamento con agenti terapeutici
1 Il Consiglio federale assicura l’approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, per quanto non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell’8 ottobre 19828 sull’approvvigionamento del Paese. 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni su:
3 Può prevedere provvedimenti per approvvigionare con agenti terapeutici gli Svizzeri all’estero. 8 [RU 1983 931; 1992 288all. n. 24; 1995 1018, 1794; 1996 3371all. 2 n. 1; 2001 1439; 2006 2197all. n. 48; 2010 1881all. 1 n. II 18; 2012 3655I 15. RU 2017 3097all. 2 n. I]. Vedi ora l’O del 17 giu. 2016 (RS 531). |