Legge federale
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Art. 45 Trasporto di merci
1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito di merci che possono essere portatrici di agenti patogeni. In particolare può:
2 Può incaricare i Cantoni dell’esecuzione di singoli provvedimenti. |