Legge federale
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Art. 51 Promozione della produzione di agenti terapeutici
1 La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la produzione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l’articolo 44 se l’approvvigionamento della popolazione non può essere garantito altrimenti in situazioni particolari o straordinarie. 2 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti. 3 La Confederazione può versare i contributi se il produttore:
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