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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 51Promozione della produzione di agenti terapeutici
1 La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la produzione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l’articolo 44 se l’approvvigionamento della popolazione non può essere garantito altrimenti in situazioni particolari o straordinarie.
2 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.
3 La Confederazione può versare i contributi se il produttore:
a.
dispone di comprovate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o di produzione di siffatti agenti terapeutici;
b.
si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e
c.
assicura la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici all’autorità in caso di situazioni particolari o straordinarie.