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Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
Art. 52Indennizzi a laboratori
L’UFSP accorda indennizzi ai laboratori designati quali centri nazionali di riferimento o quali laboratori di conferma per le spese che derivano loro per lo svolgimento di compiti particolari.